
Avvocato divorzista pistoia, avvocato divorzista prato
Erroneamente molta gente crede che non esista più il reato per l'abbandono del tetto coniuge; in realtà va detto che non esiste più come reato autonomo perché è stato assorbito nella disposizione di cui all'art.570 c.p." Violazione degli obblighi di assistenza familiare". In buona sostanza quando una coppia e' in crisi non conviene mai andar via di casa da un giorno ad un altro; e' sempre preferibile mettere al corrente l 'altro di questa intenzione magari informandolo con una racc. a/r, in modo da poter avere una prova da produrre in giudizio, oppure nei casi di violenza domestica ci si può allontanare dalla casa recandosi poi presso le forze dell'ordine che a verbale dichiareranno che l'allontanamento è stato determinato da episodi di violenza. Anche questo verbale servirà in sede di giudizio per provare l'intollerabilita' della convivenza evitando un addebito della separazione.
Dunque, anche questa pronuncia della Cassazione ricorda che
l 'addebito della separazione può essere contestato tutte le volte in cui ci si allontana dalla casa familiare, senza comunicarlo in modo tempestivo all'altro coniuge. Andar via di casa, senza valide ragioni( possibilmente documentabili) è un comportamento contrario ai doveri del matrimonio.
NOTA: art. 570 c.p.
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge .
Corte di Cassazione ordinanza n. 14841 del 15 luglio 2015.